Art. 2. Obiettivi Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da: evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.