Art. 2.
                              Obiettivi
    Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di
raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla
salvaguardia  delle  persone,  degli  edifici e dei soccorritori, gli
impianti di cui all'articolo precedente devono essere  realizzati  in
modo da:
      evitare  accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi
di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi,  nel
caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
      limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
      limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini
a quelli contenenti gli impianti.