Art. 4.
          Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
    1.  Gli  apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione
della  direttiva  90/396/CEE  del  29  giugno  1990  e   i   relativi
dispositivi  di  sicurezza,  regolazione  e  controllo, devono essere
muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di  conformita'
ai sensi della citata direttiva.
    2.  Fino  al  31  dicembre  1995  gli  apparecchi e i dispositivi
fabbricati in Italia, privi  rispettivamente  della  marcatura  CE  e
dell'attestato  di  conformita',  devono rispondere alle prescrizioni
della legislazione  italiana  vigente.  Comunque  tali  apparecchi  e
dispositivi,  immessi  in  commercio fino al 31 dicembre 1995 possono
essere installati anche dopo tale data.
    3. Gli apparecchi che non rientrano  nel  campo  di  applicazione
della  citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le
regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza
ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia.  In  ogni
caso  tali  apparecchi  dovranno  essere  dotati  di  dispositivi  di
sicurezza,  di  regolazione  e  controllo,  muniti  di  attestato  di
conformita' ai sensi della direttiva stessa.