Art. 6.
               Disposizioni per gli impianti esistenti
    1.  Agli  impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purche' approvati  e
autorizzati  dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in base alla previgente  normativa,  non  e'  richiesto  alcun
adeguamento,  anche  nel  caso di aumento di portata termica, purche'
non superiore al 20%  di  quella  gia'  approvata  od  autorizzata  e
purche' realizzata una sola volta.
    2.  Agli  impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e  di  portata  termica  non  superiore  a  116  kW,  purche'
realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto
alcun  adeguamento,  anche  nel  caso  di aumento di portata termica,
purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzata
una sola volta e tale da non comportare il superamento della  portata
termica oltre i 116 kW.
    3.   In  ogni  caso  successivi  aumenti  della  portata  termica
realizzati negli impianti di  cui  ai  precedenti  commi,  richiedono
l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.