Art. 6. Disposizioni per gli impianti esistenti 1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purche' approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purche' realizzata una sola volta. 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purche' realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW. 3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.