IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 febbraio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio 1997 lo stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nei comuni di Farini, di Canossa (localita' Vedriano), di Montese (frazioni di Maserno e Castelluccio) e di Gaggio Montano (localita' Merano); Visto il proprio decreto in data 1 aprile 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1 aprile 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 1997 lo stato d'emergenza per gli eventi franosi verificatisi nel comune di Vetto (localita' Groppo e Viticeno); Vista la nota 14 febbraio 1996, prot. GBO/96/3894, della regione Emilia-Romagna dalla quale risulta un costo complessivo di lire 7.400 milioni per gli interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle localita' sopra indicate; Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che prevede uno stanziamento complessivo di lire 70 miliardi per il finanziamento di un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana; Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate ha predisposto il piano di cui sopra che comprende anche i sopracitati interventi d'emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. 1. All'attuazione degli interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi di cui al piano predisposto ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e sue successive modifiche ed integrazioni, provvede, nei limiti dei fondi trasferiti ai sensi del sopra citato art. 1-septies, il presidente della regione Emilia Romagna che potra' adottare, per l'attuazione degli interventi di emergenza in premessa e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche provvedimenti in deroga agli articoli 9, 10, 17, 20, 21, 24, 29, 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.