IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  proprio  decreto in data 9 febbraio 1996 con il quale, a
seguito della delibera adottata  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione  del  9 febbraio 1996 viene dichiarato, a termine del citato
art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio  1997
lo  stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nei comuni
di Farini, di Canossa (localita' Vedriano), di Montese  (frazioni  di
Maserno e Castelluccio) e di Gaggio Montano (localita' Merano);
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 1 aprile 1996 con il quale, a
seguito della delibera adottata  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione  del  1  aprile  1996 viene dichiarato, a termine del citato
art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 1997 lo
stato d'emergenza per gli eventi franosi verificatisi nel  comune  di
Vetto (localita' Groppo e Viticeno);
  Vista  la  nota  14 febbraio 1996, prot. GBO/96/3894, della regione
Emilia-Romagna dalla quale risulta un costo complessivo di lire 7.400
milioni per gli interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da
dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle  localita'  sopra
indicate;
  Visto  l'art.  1-septies  del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,  n.  438,
modificato  dall'art.  11, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre
1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1996,  n.  74,  che  prevede  uno stanziamento complessivo di lire 70
miliardi per il finanziamento di un piano di  interventi  diretti  ad
eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti
franosi  nelle  regioni  Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto e Toscana;
  Considerato che  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con i presidenti
delle giunte delle regioni interessate ha predisposto il piano di cui
sopra che comprende anche i sopracitati interventi d'emergenza;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'attuazione degli interventi per  l'eliminazione  dei  rischi
derivanti  da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi di cui al
piano predisposto ai sensi dell'articolo 1-septies del  decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1995,  n.  438,  e sue successive modifiche ed integrazioni,
provvede, nei limiti dei fondi trasferiti ai sensi del  sopra  citato
art. 1-septies, il presidente della regione Emilia Romagna che potra'
adottare,  per l'attuazione degli interventi di emergenza in premessa
e nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,
anche  provvedimenti  in  deroga agli articoli 9, 10, 17, 20, 21, 24,
29,  34  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  modificata  dal
decreto-legge  3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno
1995, n. 216.