IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147; Sentito il parere della commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nella seduta del 12 aprile 1996; Rilevato, peraltro, che ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, con il presente provvedimento devono essere stabilite anche le modalita' ed i criteri in base ai quali i subentranti concessionari devono provvedere alla riscossione dei crediti inclusi negli elenchi; Decreta: Art. 1. 1. I cessati concessionari, nel termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a compilare gli elenchi, riportati nell'allegato A del presente decreto, delle entrate di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' di quelle contenute negli elenchi di cui all'art. 116, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, e a dichiarare in calce a detta elencazione, la conformita' dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione. 2. Entro lo stesso termine, i cessati concessionari devono formare altresi', ai soli fini procedurali, un elenco (mod. 6) delle deleghe passive in corso di espletamento, allegando la relativa documentazione.