Art. 10. 1. Per le eventuali quote relative a partite contenute negli elenchi di cui al presente decreto non potute recuperare coattivamente, il concessionario e' tenuto a presentare la relativa domanda di rimborso o di discarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. Dell'avvenuta presentazione il subentrante concessionario da' notizia al cessato il quale puo' avvalersi delle disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1996.