Art. 12. 1. Per la riscossione di tutte le entrate di cui al presente decreto, al cessato concessionario andranno riconosciuti oltre ai rimborsi spese di cui all'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, anche gli interessi di mora relativi alle somme da questi anticipate, che verranno versati dal concessionario subentrante nei termini previsti dall'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1996 Il Ministro: FANTOZZI