Art. 2.
   1.  L'elencazione  di  cui  all'art.  1  va effettuata per singolo
contribuente, con l'indicazione  dell'anno,  emissione  e  numero  di
ruolo,  del  tributo  e  relativo anno di riferimento, dello stato di
procedura in corso,  nonche'  dell'ammontare  residuo  da  riscuotere
rappresentato  dalla  differenza  tra il carico originario iscritto a
ruolo e le riscossioni eventualmente conseguite.
   2. I dati contenuti  negli  elenchi  devono  essere  riportati  su
supporti  magnetici,  le  cui  caratteristiche tecniche sono indicate
nell'allegato B del presente decreto.