Art. 3. 1. Per le quote incluse nelle domande di rimborso per inesigibilita', verranno compilati separati elenchi (Modelli 7, 14 e 16). Gli importi dei residui riscossi dal nuovo concessionario, riferiti a partite comprese in domande di rimborso per inesigibilita' nel frattempo liquidate, sono versati all'erario ed agli altri enti impositori destinatari dell'entrata ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. Il cessato concessionario, nel termine di dieci giorni dall'avvenuto rimborso di quote incluse negli elenchi, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al concessionario subentrante con l'indicazione degli estremi delle domande di rimborso cui tali quote si riferiscono. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1, gli uffici delle imposte dirette interessati avranno cura di dare anch'essi comunicazione al concessionario subentrante delle quote ammesse a rimborso.