Art. 5. 1. Per le entrate relative a partite per le quali, alla data di cessazione del periodo transitorio di gestione, sia scaduto il termine di pagamento, ma non quello per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilita', e sempreche' la domanda non sia stata gia' presentata alla data di entrata in vigore del presente decreto, vanno formati separati elenchi (Modelli 1, 2, 9 e 10) che, dati in carico al concessionario subentrante, andranno in riscossione in unica soluzione, ferma restando la natura del ruolo originario. Agli elenchi deve essere allegata la relativa documentazione per la quale va compilato l'apposito elenco (Modello 18).