Art. 8. 1. Gli elenchi di cui al presente decreto vanno compilati e sottoscritti dal cessato concessionario, in quattro esemplari, e trasmessi, unitamente ai relativi supporti magnetici, da predisporsi anch'essi in quadruplice copia, alla competente Sezione staccata della direzione regionale delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1996; quest'ultima, previo riscontro tra i dati riportati negli elenchi con la documentazione agli stessi allegata, da effettuarsi congiuntamente ai concessionari interessati, appone entro i successivi trenta giorni il visto in calce a ciascun elenco e, previa redazione di apposito verbale, consegna un esemplare cartaceo e magnetico al cessato concessionario, uno al subentrante concessionario ed uno alla ragioneria provinciale dello Stato. 2. Contemporaneamente alla consegna degli elenchi al subentrante concessionario la sezione staccata provvede a discaricare i cessati concessionari delle partite incluse in detti elenchi, revocando contestualmente le dilazioni vigenti nei confronti dei cessati concessionari e concedendo al subentrante concessionario, allo stesso titolo, altrettante dilazioni di pari importo. 3. Fino alla predetta consegna, per le partite di pertinenza dei cessati concessionari incluse negli elenchi di cui all'art. 5, le Sezioni staccate devono astenersi dal concedere nuove dilazioni e dal revocare quelle precedentemente concesse.