Art. 9.
   1.  Le  somme derivanti dalle riscossioni delle entrate non antic-
ipate dal cessato concessionario sono versate, nei  termini  previsti
dall'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
43/1988, dal concessionario subentrante all'erario ed agli altri enti
impositori, secondo le quote di rispettiva spettanza.