IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                 ED
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto-legge  14  maggio  1993, n. 139, convertito, con
modificazioni,  con  la  legge  14  luglio  1993,  n.  222,   recante
disposizioni  urgenti  relative  al  trattamento  di persone detenute
affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti;
  Visto, in particolare l'art. 3, comma 1, il  quale  prevede  che  i
detenuti  e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la
competente autorita' abbia disposto il  piantonamento,  sono  avviati
negli  ospedali  individuati  con  decreto emanato dai Ministri della
sanita' e di grazia e giustizia;
  Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni che hanno fornito le
indicazioni  ed  i  dati  richiesti  ai  fini  dell'attuazione  della
disposizione predetta;
  Ritenuto di provvedere alla individuazione degli ospedali nei quali
e'  possibile  avviare  i  detenuti e gli internati di cui sopra, con
riserva di ulteriore provvedimento integrativo  per  le  regioni  che
devono  ancora  fornire  i  dati  richiesti  nonche' per le strutture
attualmente in corso di attivazione;
  Ritenuto che, per le regioni non comprese nell'elenco  allegato  al
presente  decreto, in attesa della individuazione degli ospedali, sia
opportuno  e  necessario  che  i  detenuti  e  gli  internati   siano
ricoverati previe intese tra l'autorita' giudiziaria competente e gli
organi di gestione delle strutture ospedaliere ubicate nelle predette
regioni;
  Ritenuto di indicare gli ospedali distinti per regione;
                             Decretano:
  1.  Gli ospedali presso i quali possono essere avviati i detenuti e
gli internati affetti da infezione da HIV per i quali  la  competente
autorita'   abbia   disposto   il   piantonamento   sono  individuati
nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente decreto.
  2. Nelle regioni non comprese nel predetto elenco il  ricovero  dei
detenuti  e  degli  internati affetti da infezione da HIV per i quali
sia  stato  disposto  il  piantonamento,  e'  effettuato  presso  gli
ospedali  individuati  dall'autorita'  giudiziaria  competente previe
intese  con  gli  organi  di  gestione  delle  strutture  ospedaliere
interessate.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1996
                                            Il Ministro della sanita'
                                                    GUZZANTI
Il Ministro di grazia e giustizia
           CAIANIELLO