Art. 3.
  Il  tipo  delle  monete da L. 50 approvato con l'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica  6  luglio  1989,  e'  sostituito  da
quello  conforme  alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto  ed  alla  allegata  riproduzione
fotografica.
  Le  impronte  eseguite  in  conformita' delle anzidette descrizioni
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.