Art. 3. Il tipo delle monete da L. 50 approvato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, e' sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica. Le impronte eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.