IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 2, comma 14, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180,
che  dispone,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996,   l'assicurazione
all'IPSEMA del personale navigante delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
  Visto  il comma 15 dello stesso art. 2, il quale stabilisce che, ai
fini del pagamento da parte dell'IPSEMA  con  la  decorrenza  di  cui
sopra  delle  prestazioni  in  essere al 31 dicembre 1995, nonche' di
quelle con decorrenza successiva a tale data  determinate  da  eventi
infortunistici  o  da malattie professionali verificatisi entro il 31
dicembre 1995,  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  provvederanno  al
versamento  di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'IPSEMA e
la societa' stessa;
  Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1986,  con  cui  sono  state
approvate  le  tabelle  dei  coefficienti  per  il calcolo dei valori
capitali delle rendite erogate dalle soppresse Casse marittime;
  Viste  le  comunicazioni  delle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.   e
dell'IPSEMA  in data, rispettivamente, 11 marzo 1996 e 25 marzo 1996,
concernenti la valutazione degli oneri a carico delle Ferrovie  dello
Stato S.p.a. e del relativo piano di ammortamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  delle  somme da versarsi da parte delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. all'IPSEMA a  fronte  degli  oneri  derivanti,  anche  a
seguito  di  contenzioso,  dalle rendite, dalle inabilita' temporanee
assolute e da tutte le altre prestazioni,  comprese  quelle  relative
agli   eventi  infortunistici  ed  alle  manifestazioni  di  malattie
professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e'  determinato
complessivamente in lire 7 miliardi.