Art. 2.
  L'importo  di  cui  all'art.  1  sara'  versato secondo un piano di
ammortamento decennale a rate annuali decrescenti e al tasso  tecnico
annuale del 4,50 per cento per l'intero periodo di ammortamento.
  La scadenza dei versamenti e' fissata al 30 giugno di ciascun anno.
L'inosservanza  di  tale  termine  comportera'  la corresponsione dei
relativi interessi legali, nonche' di un'ulteriore somma pari  ad  un
decimo dell'importo della rata in ragione d'anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1996
                                           Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                     TREU
Il Ministro del tesoro
       DINI