Art. 2. L'importo di cui all'art. 1 sara' versato secondo un piano di ammortamento decennale a rate annuali decrescenti e al tasso tecnico annuale del 4,50 per cento per l'intero periodo di ammortamento. La scadenza dei versamenti e' fissata al 30 giugno di ciascun anno. L'inosservanza di tale termine comportera' la corresponsione dei relativi interessi legali, nonche' di un'ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo della rata in ragione d'anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro del tesoro DINI