IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3,  comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che dispone l'approvazione, con decreto del Ministro  delle  finanze,
della  nuova  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni  governative,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641;
  Visto  il  proprio  decreto  28  dicembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con il quale e' stata
approvata la predetta tariffa;
  Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, con il quale e' stato disposto che nell'art. 4,  nota  2,  della
tariffa  delle  tasse  sulle concessioni governative approvata con il
proprio decreto 20 agosto 1992, come sostituito dall'art.  61,  comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  le  parole
"societa'  cooperative"  sono sostituite dalle seguenti: "cooperative
sociali";
  Considerato che nel corrispondente art.  3,  nota  2,  della  nuova
tariffa  approvata  con  il  predetto  decreto  28  dicembre  1995 la
modifica summenzionata non e' stata apportata;
  Considerato che la nota  1  dell'art.  8  della  succitata  tariffa
approvata  con  il  predetto  decreto  28  dicembre  1995 deve essere
soppressa in quanto i permessi  di  pesca  ivi  indicati  sono  stati
definitivamente  aboliti a seguito dell'entrata in vigore del decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;
  Considerato che  l'art.  26  del  testo  unico  delle  norme  sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, richiamato dall'art. 17, comma  1,
lettera c), della predetta tariffa approvata con il citato decreto 28
dicembre  1995,  deve  ritenersi  sostituito dall'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato che l'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre  1995,
n. 549, ha abrogato l'art. 24 della tariffa approvata con il predetto
decreto  20  agosto  1992,  e  che,  pertanto, occorre procedere alla
eliminazione del richiamo al medesimo art. 24, commi 3 e 4, contenuto
nella nota 1 dell'art. 17 della predetta  tariffa  approvata  con  il
citato decreto 28 dicembre 1995;
  Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto ministeriale
28 dicembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla  tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  641,
approvata  con  proprio  decreto  28  dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  all'art.  3,  nota  2,  le parole "societa' cooperative" sono
sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali";
    b) all'art. 8, la nota 1 e' soppressa;
    c) all'art. 17, comma 1, lettera c), le parole "art. 26 del testo
unico  15  giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "art.
54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
    d) all'art. 17, nota 1, le parole "soggetti  alle  tasse  di  cui
all'art. 24, commi 3 e 4" sono soppresse.