IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  1982,  n.  16,  recante  misure
urgenti  in  materia  di prestazioni integrative erogate dal Servizio
sanitario nazionale, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge  25  marzo  1982,  n. 98, con il quale sono stati disciplinati,
sino all'approvazione del Piano  sanitario  nazionale,  gli  speciali
regimi termali INPS e INAIL;
  Visto,  in  particolare,  il  terz'ultimo  alinea  della lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS  e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie   per   il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti i propri decreti del 12 agosto 1992  e  del  27  aprile  1993
concernenti  le  patologie  che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto  il  proprio   decreto   del   15   dicembre   1994   recante
"Modificazioni  all'elenco  delle patologie che possono trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
  Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1995,  con  il  quale  e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  il  punto  3.C  "Assistenza specialistica semiresidenziale e
territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del
Piano  sanitario  nazionale  1994-1996,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  del  1  marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio
1994;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  20  settembre  1995,  n. 390,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 20  novembre  1995,
n. 490;
  Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa  volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo   e
terzultimo  alinea  della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e  dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali,  di  competenza delle
aziende unita'  sanitarie  locali,  con  oneri  a  carico  del  Fondo
sanitario  nazionale,  e  delle  prestazioni  economiche accessorie a
quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a
carico delle competenti gestioni  previdenziali,  si  applicano,  per
l'anno 1996, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.