Art. 2.
  Tutte le  operazioni  e  gli  atti  necessari  all'ammissione  alle
prestazioni  idrotermali,  da  erogarsi  secondo  le  condizioni e le
modalita' vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono  demandate  agli
istituti  stessi  che  li effettuano tramite le rispettive dipendenze
periferiche  le  quali,  prima  dell'avvio  dei  curandi  presso   la
localita'    termale    di   destinazione,   devono   darne   formale
comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei  singoli  casi,
all'azienda  unita'  sanitaria  locale  di  iscrizione dei curandi ed
all'azienda unita'  sanitaria  locale  competente  alla  liquidazione
delle fatture ai sensi del successivo art. 3.
  Relativamente  agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui
al precedente comma deve essere integrata, nei  casi  di  concessione
delle  prestazioni  idrotermali  fuori  dei  congedi ordinari e delle
ferie annuali, dalla motivata  prescrizione  prevista  dall'art.  16,
comma  5,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412, e disciplinata
dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992.