Art. 2. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalita' vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la localita' termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unita' sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unita' sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3. Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992.