Art. 3.
  La  liquidazione  delle  fatture  emesse  dalle   aziende   termali
officiate  della  cura  per  le  prestazioni  idrotermali  rese  agli
assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli  precedenti
e' effettuata dall'azienda unita' sanitaria locale nel cui territorio
e'  ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione gia'
adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.
  La  liquidazione  deve  comprendere  anche  le   prestazioni   rese
dall'azienda  termale  su  prescrizione del medico dello stabilimento
termale effettuata, ai sensi delle modalita' vigenti  presso  l'INPS,
all'atto dell'inizio della cura.