Art. 2. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche dei seguenti elementi obiettivi riflettenti situazioni verificatesi in seno al nucleo familiare dell'arruolato: a) la presenza di congiunti conviventi, affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) l'accertamento di particolari situazioni debitorie, connesse con la ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali; c) l'esistenza di precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori; d) l'intimazione e la convalida di sfratto.