Art. 2.
  Nel  deliberare  in  merito  alla  perdita  dei  necessari mezzi di
sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che  delle
tabelle  di  cui  al  precedente  art. 1, anche dei seguenti elementi
obiettivi riflettenti  situazioni  verificatesi  in  seno  al  nucleo
familiare dell'arruolato:
    a)   la  presenza  di  congiunti  conviventi,  affetti  da  gravi
infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche;
    b) l'accertamento di particolari situazioni  debitorie,  connesse
con  la  ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito
di calamita' naturali;
    c) l'esistenza di  precarie  situazioni  familiari  derivanti  da
abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori;
    d) l'intimazione e la convalida di sfratto.