Art. 2.
  Nella  parte  II  "Ordinamento  degli  studi,  facolta',  lauree  e
diplomi",  titolo  I  "Disposizioni  generali   comuni   alle   dieci
facolta'",  l'art.  5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i
diplomi  conferiti  nell'Universita',  e'  modificato,  nella   parte
relativa   alla   facolta'   di   scienze   bancarie,  finanziarie  e
assicurative, come segue:
   nella seconda facolta' di economia (scienze bancarie,  finanziarie
e assicurative):
    la laurea in economia bancaria;
    la laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
    la laurea in economia assicurativa e previdenziale.