Art. 2. Nella parte II "Ordinamento degli studi, facolta', lauree e diplomi", titolo I "Disposizioni generali comuni alle dieci facolta'", l'art. 5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Universita', e' modificato, nella parte relativa alla facolta' di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, come segue: nella seconda facolta' di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative): la laurea in economia bancaria; la laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; la laurea in economia assicurativa e previdenziale.