IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici"; Vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; Vista la decisione della Commissione n. 96/239/CE del 27 marzo 1996; Visto il telegramma a firma del Ministro prot. 600.3/340/2/2244 del 29 marzo 1996, avente per oggetto: "Misure di protezione nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito"; Vista la dichiarazione rilasciata al termine della riunione del comitato scientifico di cosmetologia del 29 marzo 1996 dal commissario Emma Bonino; Vista l'opinione espressa dal comitato scientifico di cosmetologia in data 11 aprile 1996; Ritenuto necessario di ulteriormente rafforzare le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute pubblica correlate alla encefalopatia spongiforme bovina; Decreta: Art. 1. 1. Nel territorio italiano e' vietato l'impiego nei prodotti cosmetici, cosi' come definiti dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio, di tessuti e fluidi di origine bovina e di sostanze ottenute da animali della specie bovina, provenienti dal Regno Unito nonche' la commercializzazione di cosmetici gia' prodotti con detti materiali.