Art. 2.
  1. Il divieto di cui all'art. 1 non si applica nei casi in cui, non
essendo certa l'origine dei materiali, e'  possibile  dimostrarne  la
sicurezza  d'uso  rispetto  alla  encefalopatia  spongiforme bovina a
seguito  di  trattamenti  e  tecniche  di  inattivazione  convalidati
scientificamente.