Art. 3. 1. Chiunque detenga a fini di produzione, di importazione o di immissione in commercio i prodotti e materiali di cui all'art. 1 ha l'obbligo di esibire, su richiesta, alle autorita' competenti i documenti relativi all'identificazione del Paese di origine degli stessi oppure la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente, qualora non ne sia certa l'origine.