Art. 4.
  1. I produttori, gli importatori ed i responsabili  dell'immissione
in  commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti e
fluidi di origine bovina o sostanze ottenute da animali della  specie
bovina  di  provenienza  dal Regno Unito sono tenuti ad inviare entro
sessanta giorni al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  della
prevenzione  e  dei  farmaci  -  Ufficio  cosmetici  - Viale Civilta'
Romana, 7 - 00144 Roma, una documentazione dalla  quale  emergano  le
misure poste in atto al fine di conformarsi al presente decreto.
  2.  I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione
in commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti  e
fluidi  di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie
bovina  di  provenienza  diversa  dal  Regno  Unito  sono  tenuti   a
comunicare,  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della sanita'
- Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio cosmetici  -
Viale  Civilta'  Romana,  7 - 00144 Roma, il Paese di origine di tali
ingredienti unitamente all'assicurazione del fatto  che  trattasi  di
Paese   nel   quale  vi  sia  un  efficace  sistema  di  sorveglianza
dell'encefalopatia spongiforme bovina dal quale risulti l'assenza  di
rischi per la salute pubblica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 maggio 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI