Art. 4. 1. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti e fluidi di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie bovina di provenienza dal Regno Unito sono tenuti ad inviare entro sessanta giorni al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio cosmetici - Viale Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma, una documentazione dalla quale emergano le misure poste in atto al fine di conformarsi al presente decreto. 2. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti e fluidi di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie bovina di provenienza diversa dal Regno Unito sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio cosmetici - Viale Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma, il Paese di origine di tali ingredienti unitamente all'assicurazione del fatto che trattasi di Paese nel quale vi sia un efficace sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina dal quale risulti l'assenza di rischi per la salute pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 1996 Il Ministro: GUZZANTI