Art. 3. 1. Chiunque detiene a fini di produzione di medicinali materiali di origine bovina o detiene ai fini dell'immissione in commercio specialita' medicinali gia' prodotte utilizzando i suddetti materiali in qualunque fase della preparazione, ha l'obbligo di esibire, su richiesta, alle autorita' competenti i documenti relativi all'identificazione del Paese di origine degli stessi, o per i derivati del sego di provenienza dal Regno Unito la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente.