Art. 3.
  1. Chiunque detiene a fini di produzione di medicinali materiali di
origine  bovina  o  detiene  ai  fini  dell'immissione  in  commercio
specialita' medicinali gia' prodotte utilizzando i suddetti materiali
in  qualunque  fase  della  preparazione, ha l'obbligo di esibire, su
richiesta,   alle   autorita'   competenti   i   documenti   relativi
all'identificazione  del  Paese  di  origine  degli  stessi,  o per i
derivati del sego di provenienza dal Regno  Unito  la  documentazione
relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di
trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente.