IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991; Vista la raccomandazione 16 marzo 1994 del Comitato specialita' medicinali (CPMP) circa i prodotti medicinali derivati da sangue o plasma umano; Visto il documento CEE III/5544/94 dal titolo "Validation of virus removal/inactivation procedures: priority setting"; Vista la nota n. 15617/IMM 22 del 21 aprile 1995 con la quale l'Istituto superiore di sanita', dopo aver richiamato i documenti sopra indicati, ha invitato le ditte interessate a fornire i programmi previsti per l'adozione e la validazione delle misure negli stessi richiamate; Ravvisata la necessita' di verificare lo stato di applicazione delle misure medesime; Decreta: Art. 1. Le ditte titolari di registrazioni di specialita' medicinali a base di emoderivati sono invitate a trasmettere al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una relazione, per ciascuna di dette specialita', la quale riporti in dettaglio le misure adottate in applicazione delle indicazioni contenute nei documenti citati in premessa, disponibili a richiesta presso il citato ufficio ministeriale, con particolare riferimento all'aggiornamento dei metodi di produzione ed alla validazione degli stessi.