Art. 2. Nei casi in cui le relazioni di cui all'art. 1 non siano trasmesse, ovvero le misure adottate risultino, a giudizio dell'Istituto superiore di sanita', inadeguate, il Ministero della sanita', provvede a richiedere alla ditta interessata i necessari adeguamenti nonche' alla contestuale sospensione temporanea della registrazione della relativa specialita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 1996 Il Ministro: GUZZANTI