Art. 2.
  Nei casi in cui le relazioni di cui all'art. 1 non siano trasmesse,
ovvero   le  misure  adottate  risultino,  a  giudizio  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  inadeguate,  il  Ministero  della   sanita',
provvede  a richiedere alla ditta interessata i necessari adeguamenti
nonche' alla contestuale sospensione temporanea  della  registrazione
della relativa specialita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI