Art. 10.
  Le offerte di ogni singolo operatore, devono  pervenire,  entro  le
ore   13   del   giorno   14  maggio  1996,  esclusivamente  mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente  per
conto  terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.