IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II); Viste le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, relative alla concessione di contributi comunitari per programmi operativi da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni - ammontanti a 62,889 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 128,165 miliardi di lire, di cui 70,871 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 57,294 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerata l'opportunita' di applicare la procedura dell'impegno unico comunitario, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in conseguenza il relativo finanziamento pubblico nazionale; Considerata la necessita' di ricorrere per tali interventi alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al primo biennio 1995-1996 - atteso che l'annualita' 1994 fa carico agli esercizi seguenti - rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 994, in data 7 gennaio 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Leader II, richiamata in premessa, consistono nella promozione di azioni innovative proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti i settori di attivita' dell'ambiente rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunita' e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori e a realizzare alcuni progetti in comune. 2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 - pari a 70,871 miliardi di lire - e' assicurata con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato, per ciascuna regione e provincia autonoma interessata, nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano vengono disposti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima, o unica, annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano inoltrate al Fondo medesimo. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-Regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle risorse agricole, alimentari e forestali riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della Commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995. 6. Le regioni interessate e la provincia autonoma di Bolzano effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 105