Art. 2.
Criteri per l'individuazione degli intermediari
1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli
intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia
l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo' essere
effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.
2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
a) gli intermediari esercenti l'attivita' di finanziamento sotto
qualsiasi forma che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o
superiori a lire 10 miliardi;
b) gli intermediari esercenti l'attivita' di assunzione di
partecipazioni - ivi comprese le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317 - che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o
superiori a lire 50 miliardi;
c) gli intermediari esercenti l'attivita' di intermediazione in
cambi con assunzione di rischi in proprio;
d) gli intermediari esercenti l'attivita' di emissione e gestione
di carte di credito e di debito;
e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie
riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo
unico.