Art. 3.
Intermediari appartenenti al medesimo gruppo
1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta,
altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art.
2, comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di
riferimento a livello consolidato.
2. Qualora due o piu' intermediari siano controllati, direttamente
o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco
generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2,
va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in
questione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle
condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), comporta
l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le
controllate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle
condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), comporta
l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel
calcolo dei parametri a livello aggregato.