Art. 4.
Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco speciale
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni
quantitative, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), vanno
accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e
devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2. La perdita delle condizioni, indicate all'art. 2, comma 2, che
hanno determinato l'iscrizione di un intermediario nell'elenco
speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle
condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad
almeno tre esercizi chiusi consecutivi.
3. Per gli intermediari di cui al comma 2 che hanno effettuato
operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facolta'
riconosciute dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dalle
relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la
cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che
l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel
limite di cui all'art. 2410 del codice civile e i titoli di debito
diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.
4. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale e'
sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove operazioni
di raccolta tra il pubblico.