Art. 5.
Composizione dei parametri validi
ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale
1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati
di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Nell'individuazione
delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di
attivita' finanziaria la Banca d'Italia fa riferimento alla
disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di
vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.