Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti nell'elenco speciale e per i quali non sono
verificate le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono,
previa comunicazione da inviare alla Banca d'Italia entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere
iscritti nell'elenco speciale. Trascorso tale termine senza che
l'intermediario abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione d'ufficio.
2. Per gli intermediari di cui al comma 1, la verifica delle
condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata
con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere
a), b) e c) del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993,
fino a quando non sono verificate per detti intermediari le
condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Si applica l'art. 4,
commi 2, 3 e 4.
3. Son abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 27 agosto
1993 e del 17 novembre 1993 concernenti i criteri per
l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.
4. La Banca d'Italia stabilisce, con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, le modalita' di iscrizione nell'elenco speciale
ed emana istruzioni sulla composizione degli aggregati di cui
all'art. 5.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 maggio 1996
Il Ministro: DINI