Art. 2.
Nell'ambito della percentuale del 30 per cento sono prese in
considerazione le situazioni particolari delle compagnie e gruppi
portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare nelle quali si
riscontra uno dei seguenti fattori:
a) presenza di disavanzi nei bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994
tali da condizionare negativamente, per la loro entita', le
prospettive di risanamento e di ristrutturazione;
b) passivita' sopravvenute.