Art. 4.
Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali, sulla base del provvedimento di cui all'art. 3,
da' corso all'erogazione delle somme ivi considerate a favore di
ciascuna compagnia-impresa, recuperando in tale sede i propri
eventuali crediti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 1996
Il Ministro: CARAVALE