Art. 2. Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1996 coloro che, nell'ambito del limite massimo delle novecento unita' assegnate, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto-legge n. 146/1996 entro la data del 31 dicembre 1995. E' riconosciuta priorita', a coloro che hanno presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994 considerando a tali fini le singole graduatorie predisposte per ciascun anno a partire da quella relativa all'anno 1990 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica.