Art. 2.
  Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1996
coloro  che,  nell'ambito  del  limite massimo delle novecento unita'
assegnate, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art.  3
del decreto-legge n. 146/1996 entro la data del 31 dicembre 1995.
  E'  riconosciuta priorita', a coloro che hanno presentato domanda e
maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994  considerando  a  tali
fini le singole graduatorie predisposte per ciascun anno a partire da
quella relativa all'anno 1990 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna
dotazione organica.