Art. 3. Ai fini del collocamento in pensionamento anticipato vengono predisposte da parte dell'Autorita' portuale ovvero, ove non istituita, dal capo del circondario marittimo, graduatorie distintamente per lavoratori e dipendenti, seguendo il criterio della maggiore eta' e maggiore anzianita' contributiva effettiva e della data di presentazione delle domande. Ai soli fini della maturazione dei requisiti sono considerati utili i periodi relativi al servizio militare, cassa integrazione guadagni straordinaria e recupero volontario dell'occasionalato; quest'ultimo per i lavoratori che non abbiano raggiunto i requisiti al 31 dicembre 1995. Al collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti di cui all'art. 1 provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, sulla base delle graduatorie predisposte secondo i criteri indicati nel presente decreto nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 4.