Art. 3.
  Ai  fini  del  collocamento  in  pensionamento  anticipato  vengono
predisposte  da  parte  dell'Autorita'  portuale  ovvero,   ove   non
istituita,   dal   capo   del   circondario   marittimo,  graduatorie
distintamente per lavoratori e dipendenti, seguendo il criterio della
maggiore eta' e maggiore anzianita' contributiva  effettiva  e  della
data  di  presentazione delle domande. Ai soli fini della maturazione
dei requisiti sono considerati utili i periodi relativi  al  servizio
militare,   cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  recupero
volontario dell'occasionalato; quest'ultimo per i lavoratori che  non
abbiano raggiunto i requisiti al 31 dicembre 1995.
  Al  collocamento  in  pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e
dipendenti di cui all'art. 1 provvede il  Ministro  dei  trasporti  e
della   navigazione,   con  decreto,  sulla  base  delle  graduatorie
predisposte secondo i  criteri  indicati  nel  presente  decreto  nel
numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 4.