Art. 4.
  Il  numero massimo di pensionamenti anticipati spettanti a ciascuna
compagnia-impresa viene fissato nei decreti di cui all'art.  3  sulla
base dei seguenti criteri:
    a)  e'  dato  accoglimento,  in via prioritaria, alle istanze dei
dipendenti che abbiano presentato domanda e maturato i requisiti  nei
termini   previsti   al  fine  di  ridurre  i  costi  della  gestione
amministrativa ed agevolare il  processo  di  ristrutturazione  delle
compagnie   in  veste  imprenditoriale,  fatte  salve  situazioni  di
particolari esigenze operative manifestate dalle singole compagnie;
    b) si tiene conto, altresi':
    1) della media d'impiego mensile  realizzata  dai  lavoratori  di
ciascuna compagnia-impresa nel corso dell'anno 1995;
    2) del numero dei soci in relazione alle eccedenze;
    3) della importanza strategica del porto;
    4) delle prospettive dei traffici;
    5)   della   potenzialita'   economica   ed  organizzativa  delle
compagnie.
  I criteri precedenti sono applicati, nel loro complesso, al fine di
realizzare, nella misura massima  possibile,  il  riequilibrio  degli
organici in relazione alle esigenze operative dei porti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1996
                                                Il Ministro: CARAVALE