Art. 4.
Il numero massimo di pensionamenti anticipati spettanti a ciascuna
compagnia-impresa viene fissato nei decreti di cui all'art. 3 sulla
base dei seguenti criteri:
a) e' dato accoglimento, in via prioritaria, alle istanze dei
dipendenti che abbiano presentato domanda e maturato i requisiti nei
termini previsti al fine di ridurre i costi della gestione
amministrativa ed agevolare il processo di ristrutturazione delle
compagnie in veste imprenditoriale, fatte salve situazioni di
particolari esigenze operative manifestate dalle singole compagnie;
b) si tiene conto, altresi':
1) della media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori di
ciascuna compagnia-impresa nel corso dell'anno 1995;
2) del numero dei soci in relazione alle eccedenze;
3) della importanza strategica del porto;
4) delle prospettive dei traffici;
5) della potenzialita' economica ed organizzativa delle
compagnie.
I criteri precedenti sono applicati, nel loro complesso, al fine di
realizzare, nella misura massima possibile, il riequilibrio degli
organici in relazione alle esigenze operative dei porti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 1996
Il Ministro: CARAVALE