IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto-legge; Visto l'art. 2 del citato provvedimento che, per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, assegna alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a), un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa; Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 2, il quale prevede che mediante decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono dettate le modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della predetta provvidenza; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari Il contributo previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' assegnato alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di detto decreto-legge, per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge.