IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,   recante:
"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi
calamitosi  del  1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti
alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile";
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto-legge;
  Visto l'art.  2  del  citato  provvedimento  che,  per  la  ripresa
dell'attivita'  produttiva  nei comuni individuati ai sensi dell'art.
1,  comma  2,  assegna   alle   imprese   industriali,   commerciali,
turistiche,   artigianali  e  di  servizi  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali di cui al medesimo  art.  1,  comma  1,  lettera  a),  un
contributo  fino  al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni
immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna
impresa;
  Visto in particolare il comma 3  del  suddetto  art.  2,  il  quale
prevede  che  mediante  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato sono dettate le  modalita'  e  procedure
per la concessione e l'erogazione della predetta provvidenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  Il  contributo  previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio   1996,  n.  74,  e'  assegnato  alle  imprese  industriali,
commerciali, turistiche, artigianali e di servizi  danneggiate  dagli
eventi  alluvionali  di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di detto
decreto-legge, per la ripresa dell'attivita'  produttiva  nei  comuni
individuati  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge.