Art. 2.
             Domande di concessione - Spese agevolabili
  E'  ammissibile  al  contributo  il danno subito ad opere murarie e
loro  pertinenze,  impianti  fissi,  macchinari,  attrezzature,  beni
strumentali, scorte.
  Le  imprese  interessate  a fruire del contributo, entro centoventi
giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente   decreto,   presentano  alle  prefetture,  nel  cui  ambito
territoriale hanno sede gli impianti danneggiati,  domanda  in  carta
semplice corredata dalla seguente documentazione:
   perizia  giurata  (nel  caso  in cui i danni superano l'importo di
lire 30 milioni) redatta  da  tecnici  iscritti  ad  albi  o  elenchi
professionali  tenuti  dallo  Stato  o  da  enti pubblici, contenente
l'indicazione  analitica  dei  danni  subiti  e   la   corrispondente
valutazione e quantificazione del loro ammontare;
   atto  notorio (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio  1968,  n.  15)
del  legale  rappresentante o del titolare attestante l'ammontare dei
danni subiti (qualora di importo inferiore o pari ai  30  milioni  di
lire),  l'esistenza  del nesso causale tra gli eventi alluvionali e i
danni verificatisi nonche' il fatto  che  l'azienda  e'  situata  nei
territori  individuati  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  560/1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, l'ammontare di
eventuali  provvidenze percepite, per lo stesso titolo, da altri enti
pubblici;
   certificato di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese
rilasciato a norma dell'art. 8, comma 8, lettera b), della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive integrazioni.
  Le  imprese  richiedenti  hanno  inoltre  l'obbligo  di esibire, su
richiesta, inventari,  registri  di  carico  e  scarico,  fatture  di
fornitori,   situazioni   di   magazzino,   ecc.  per  dimostrare  la
preesistenza dei beni distrutti o danneggiati.
  Gli  oneri  derivanti  dalle  perizie  tecniche  giurate   per   la
valutazione  dei  danni sopportati dalle imprese danneggiate, sono da
considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi  coperti  dal
contributo di cui al presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  il  danno abbia colpito beni immobili destinati
all'esercizio dell'impresa di proprieta' di terzi, ovvero beni mobili
detenuti a qualsiasi titolo dall'impresa, il relativo contributo puo'
essere richiesto sia dal titolare dell'impresa  sia  dai  proprietari
ovvero congiuntamente da entrambi i soggetti.