Art. 2. Domande di concessione - Spese agevolabili E' ammissibile al contributo il danno subito ad opere murarie e loro pertinenze, impianti fissi, macchinari, attrezzature, beni strumentali, scorte. Le imprese interessate a fruire del contributo, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentano alle prefetture, nel cui ambito territoriale hanno sede gli impianti danneggiati, domanda in carta semplice corredata dalla seguente documentazione: perizia giurata (nel caso in cui i danni superano l'importo di lire 30 milioni) redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare; atto notorio (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) del legale rappresentante o del titolare attestante l'ammontare dei danni subiti (qualora di importo inferiore o pari ai 30 milioni di lire), l'esistenza del nesso causale tra gli eventi alluvionali e i danni verificatisi nonche' il fatto che l'azienda e' situata nei territori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, l'ammontare di eventuali provvidenze percepite, per lo stesso titolo, da altri enti pubblici; certificato di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese rilasciato a norma dell'art. 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive integrazioni. Le imprese richiedenti hanno inoltre l'obbligo di esibire, su richiesta, inventari, registri di carico e scarico, fatture di fornitori, situazioni di magazzino, ecc. per dimostrare la preesistenza dei beni distrutti o danneggiati. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche giurate per la valutazione dei danni sopportati dalle imprese danneggiate, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dal contributo di cui al presente decreto. Nel caso in cui il danno abbia colpito beni immobili destinati all'esercizio dell'impresa di proprieta' di terzi, ovvero beni mobili detenuti a qualsiasi titolo dall'impresa, il relativo contributo puo' essere richiesto sia dal titolare dell'impresa sia dai proprietari ovvero congiuntamente da entrambi i soggetti.