Art. 3.
                        Misura del contributo
  Il  contributo  e'  concedibile fino al 30 per cento del valore dei
danni subiti e comunque nel limite massimo di lire  300  milioni  per
ciascuna impresa.
  Il  contributo  non  puo' essere concesso nel caso di cessazione di
attivita' o di fallimento dell'impresa danneggiata.
  Nel caso previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il cumulo del
contributo di cui al presente decreto con altre provvidenze  disposte
per  lo  stesso  titolo  da  altri enti pubblici va inteso nei limiti
massimi del 30 per cento e di lire 300 milioni per ciascuna impresa.