Art. 3. Misura del contributo Il contributo e' concedibile fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Il contributo non puo' essere concesso nel caso di cessazione di attivita' o di fallimento dell'impresa danneggiata. Nel caso previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il cumulo del contributo di cui al presente decreto con altre provvidenze disposte per lo stesso titolo da altri enti pubblici va inteso nei limiti massimi del 30 per cento e di lire 300 milioni per ciascuna impresa.