Art. 4.
                      Istruttoria delle domande
  Le  prefetture sentite le commissioni di cui all'art. 4 della legge
11 dicembre 1980, n. 826, accertano i danni e, con apposito  decreto,
determinano  l'importo  del  contributo e provvedono alla concessione
dello stesso.
  Le suddette  commissioni  emettono  il  proprio  parere  non  oltre
novanta giorni dal ricevimento delle richieste. In caso di decorrenza
del  termine senza che sia stato comunicato il predetto parere, e' in
facolta' delle prefetture richiedenti di procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
  Per  i danni fino a lire 30 milioni il parere delle commissioni non
e' obbligatorio.