Art. 4. Istruttoria delle domande Le prefetture sentite le commissioni di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, accertano i danni e, con apposito decreto, determinano l'importo del contributo e provvedono alla concessione dello stesso. Le suddette commissioni emettono il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento delle richieste. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il predetto parere, e' in facolta' delle prefetture richiedenti di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Per i danni fino a lire 30 milioni il parere delle commissioni non e' obbligatorio.