Art. 5. Erogazione contributo Il contributo e' erogato alle imprese danneggiate dalle prefetture competenti per territorio, con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i suddetti pagamenti le prefetture richiedono allo stesso Ministero le somme occorrenti che vengono somministrate con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestati ai prefetti, quali funzionari delegati preposti. Restano invariati per i prefetti gli obblighi relativi alla rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato. Qualora la somma complessiva di lire 40 miliardi assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1996, risulti insufficiente a soddisfare interamente il fabbisogno indicato dalle prefetture interessate, il Ministero stesso provvedera' con apposito decreto alla ripartizione della disponibilita' suddetta su base proporzionale rispetto all'entita' dei danni subiti e documentati. A tal fine, e per una prima ricognizione, le prefetture comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Divisione V, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo, l'entita' dei danni subiti dalle imprese richiedenti.