Art. 5.
                        Erogazione contributo
  Il  contributo e' erogato alle imprese danneggiate dalle prefetture
competenti per territorio, con ordinativi  di  pagamento  tratti  sui
fondi  anticipati  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. Per i suddetti pagamenti le  prefetture  richiedono
allo  stesso  Ministero le somme occorrenti che vengono somministrate
con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita'
speciale intestati ai prefetti, quali funzionari  delegati  preposti.
Restano   invariati   per  i  prefetti  gli  obblighi  relativi  alla
rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle  vigenti  norme
di contabilita' generale dello Stato.
  Qualora  la  somma  complessiva  di  lire  40 miliardi assegnata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1996, risulti insufficiente a soddisfare  interamente  il  fabbisogno
indicato   dalle   prefetture   interessate,   il   Ministero  stesso
provvedera'   con   apposito   decreto   alla   ripartizione    della
disponibilita'  suddetta  su  base proporzionale rispetto all'entita'
dei danni subiti e documentati.
  A tal fine, e per una prima ricognizione, le prefetture  comunicano
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato -
D.G.P.I. - Divisione V, entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine  fissato  per  la  presentazione delle domande di contributo,
l'entita' dei danni subiti dalle imprese richiedenti.