Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione degli interventi infrastrutturali pubblici di
cui al comma 2 del precedente articolo il genio civile di Palermo  al
fine  di  accelerarne  l'esecuzione  puo'  procedere, in particolare,
anche in deroga alle seguenti norme:
   decreto   legislativo   17   marzo   1995,   n.   157,    articoli
1-3-4-5-6-7-8-9-10-23-26-27;
   legge      11      febbraio     1994,     n.     109,     articoli
6-8-9-10-16-17-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30, terzo comma, 32-34  con
le  modifiche  introdotte  dal  decreto-legge  3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216;
   legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 7;
   legge   regionale   29    aprile    1985,    n.    21,    articoli
1-3-4-611-16-19-21-23-25-27-28-34-36-37-38-39,      e      successive
modificazioni e integrazioni.
  2. Le autorizzazioni, permessi, pareri e approvazioni  inerenti  al
progetto  dell'intervento  di  cui  al  comma 2 del precedente art. 1
dovranno essere rilasciate dagli enti competenti entro il termine  di
15  giorni  dalla  richiesta  del  genio  civile, decorso il quale si
intenderanno resi favorevolmente.
  3. I lavori  relativi  all'intervento  di  cui  all'art.  1  devono
appaltarsi nel termine di 90 giorni dall'approvazione del progetto, a
tal  fine,  in  deroga  alle  norme  statali  e  regionali vigenti in
materia, e' autorizzata una  congrua  riduzione  dei  tempi  previsti
dalla normativa per l'effettuazione della gara d'appalto.