Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali pubblici di cui al comma 2 del precedente articolo il genio civile di Palermo al fine di accelerarne l'esecuzione puo' procedere, in particolare, anche in deroga alle seguenti norme: decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1-3-4-5-6-7-8-9-10-23-26-27; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6-8-9-10-16-17-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30, terzo comma, 32-34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216; legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 7; legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1-3-4-611-16-19-21-23-25-27-28-34-36-37-38-39, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le autorizzazioni, permessi, pareri e approvazioni inerenti al progetto dell'intervento di cui al comma 2 del precedente art. 1 dovranno essere rilasciate dagli enti competenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del genio civile, decorso il quale si intenderanno resi favorevolmente. 3. I lavori relativi all'intervento di cui all'art. 1 devono appaltarsi nel termine di 90 giorni dall'approvazione del progetto, a tal fine, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia, e' autorizzata una congrua riduzione dei tempi previsti dalla normativa per l'effettuazione della gara d'appalto.