Art. 3.
  1.  Gli  interventi  e  le  opere  inerenti  al patrimonio edilizio
privato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2325/FPC  del  2  luglio
1993, dovranno attuarsi con le modalita', previste dalle ordinanze n.
2212/FPC  del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2414
del 18 settembre 1995 e  n.  2437  del  9  maggio  1996,  per  quanto
compatibili, emanate ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modifiche e integrazioni.