Art. 3. 1. Gli interventi e le opere inerenti al patrimonio edilizio privato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, dovranno attuarsi con le modalita', previste dalle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995 e n. 2437 del 9 maggio 1996, per quanto compatibili, emanate ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni.