Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bivongi", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.