Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Bivongi",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2  dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data  di
entrata  in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel  sopracitato
art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano
presenti viti di vitigni in percentuali diverse  da  quelle  indicate
nel  sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse
non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la
produzione di detto vino.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente,  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.