Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Bivongi"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,   all'osservanza   delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI